Decreto RILANCIO: Il bonus sanificazione sale al 60%

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L’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), nella sua guida, indica delle misure atte a prevenire e tutelare la sicurezza sul lavoro contro il coronavirus, tra queste, vi è l’obbligo di sanificazione periodica e pulizia giornaliera della sede di lavoro. Questa attività comporta dei costi per le aziende che da oggi, però, possono avvalersi del credito d’imposta per sanificazione previsto dal decreto Rilancio.

Il nuovo decreto Rilancio cambia le regole sul bonus sanificazione. Era stato il decreto Cura Italia ad introdurre un bonus del 50% riconosciuto come credito d’imposta e successivamente il decreto Liquidità ad estenderlo anche all’acquisto di gel disinfettanti e mascherine. Con il decreto Rilancio il credito d’imposta sale al 60% per un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Quali sono i beneficiari del bonus?

  • Soggetti esercenti arti e professioni
  • Enti non commerciali
  • Enti del Terzo del settore
  • Enti religiosi civilmente riconosciuti

Come funziona il bonus?

Sarà l’Agenzia delle Entrate a fissare le regole di utilizzo del credito riconosciuto, entro 30 giorni dalla data di approvazione del nuovo decreto.

Quali sono le spese ammesse nel decreto?

  • Sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • L’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  • L’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  • L’acquisto di dispositivi di sicurezza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  • L’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il bonus potrà essere utilizzato in due modalità alternative: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

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